Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 50

Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza

In vigore dal 6 mag 1952
Il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumità e della sicurezza. In caso di inosservanza l'amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo