Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 54
Concessioni di estrazione e di raccolta
In vigore dal 6 mag 1952
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati:
1) la località nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita;
2) la quantità di materiale da estrarre o da raccogliere;
3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
4) le modalità che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
5) il canone e le modalità di pagamento.
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell' del codice.
Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-54