Art. 54 · Concessioni di estrazione e di raccolta
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo III

Art. 54

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Concessioni di estrazione e di raccolta

In vigore dal 6 mag 1952
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati: 1) la località nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita; 2) la quantità di materiale da estrarre o da raccogliere; 3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire; 4) le modalità che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta; 5) il canone e le modalità di pagamento. Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell' del codice. Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.
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