Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 46
10 / 563Parere del genio civile
In vigore dal 6 mag 1952
Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e all'osservanza, delle norme di sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-46