Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 60
Concessione di esercizio di servizi portuali
In vigore dal 6 mag 1952
L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell' del codice, è soggetto a concessione dell'autorità marittima mercantile.
La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli a 39.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-60