Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 60

Concessione di esercizio di servizi portuali

In vigore dal 6 mag 1952
L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell' del codice, è soggetto a concessione dell'autorità marittima mercantile. La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli a 39.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-60

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