Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 65

Modo di ormeggiarsi

In vigore dal 6 mag 1952
Salvo il disposto dell', le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonché alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei. Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali. In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-65

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