Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 68
Ripari degli scarichi esterni
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-68