Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 73

Mezzi di accesso dalle navi alle banchine

In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-73

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