Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 73
Mezzi di accesso dalle navi alle banchine
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-73