Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 70
Carenaggi con sbandata
In vigore dal 6 mag 1952
Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione, da parte dell'armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell'attestazione di un perito, dalla quale risulti che l'alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-70