Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 66

Agevolazione al movimento di altre navi

In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonché di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-66

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo