Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 63

Navi in attesa di accosto

In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano già conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-63

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