Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 64
Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.
In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-64