Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 69

Rinforzo degli ormeggi

In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-69

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