Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 69
Rinforzo degli ormeggi
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-69