Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 74
Sporgenze dal bordo
In vigore dal 6 mag 1952
Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-74