Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 76

Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo

In vigore dal 6 mag 1952
È vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-76

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