Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 81

Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni

In vigore dal 6 mag 1952
Il comandante del porto può determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-81

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