Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 81
231 / 563Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni
In vigore dal 6 mag 1952
Il comandante del porto può determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-81