Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 86
Fuochi e lumi a bordo
In vigore dal 6 mag 1952
Alle navi in armamento è consentito di accendere fuoco o lumi purchè il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali.
È vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza.
Il caremaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non può essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce luogo e l'ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-86