Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 88

Uso della fiamma ossidrica

In vigore dal 6 mag 1952
L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, è regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto può avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'operai di tecnici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-88

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