Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 93

Informazioni in caso di sinistro

In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso previsto dall' del codice l'autorità marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero della marina mercantile, la direzione marittima, l'autorità militare marittima competente per territorio, l'ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l'ufficio di iscrizione di questa. L'autorità consolare deve informare il ministero della marina mercantile e l'ufficio di iscrizione della nave. Nel caso previsto dal secondo comma dell' del codice l'autorità comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all'autorità marittima mercantile più vicina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-93

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