Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 95

Ritiro dei documenti di bordo

In vigore dal 6 mag 1952
Se la nave non è in condizione di riprendere la navigazione, l'autorità marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-95

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