Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 91

Rimozione da parte dei privati

In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimangono in custodia dell'autorità marittima mercantile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione. All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale è rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta. L'autorità marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-91

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