Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 91
Rimozione da parte dei privati
In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimangono in custodia dell'autorità marittima mercantile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione.
All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale è rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta.
L'autorità marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-91