Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 94
Processo verbale di perdita della nave
In vigore dal 6 mag 1952
In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorità marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:
a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;
b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri;
c) la provenienza della nave;
d) le generalità e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio;
e) la qualità e la quantità del carico;
f) le cose salvate;
g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti;
h) la società assicuratrice della nave e del carico;
i) la causa accertata o presunta del sinistro.
Il processo verbale è sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorità marittima che ha compilato il verbale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-94