Art. 99
Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi.
Le tue annotazioni
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Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi.
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Ogni corporazione dei piloti deve disporre di navi specifiche per svolgere il servizio di pilotaggio, secondo quanto stabilito per numero, tipo e caratteristiche dai regolamenti locali. Tali imbarcazioni possono essere condotte esclusivamente dai piloti effettivi della corporazione oppure da marittimi che abbiano almeno il titolo professionale di conduttore per il traffico locale. Qualora si verifichi una situazione di necessità, il comandante del porto può concedere un'autorizzazione temporanea alla corporazione per prendere a noleggio le navi previste o un altro mezzo idoneo.
La norma disciplina la dotazione e la conduzione dei mezzi nautici necessari allo svolgimento del servizio di pilotaggio, garantendo l'efficienza e la sicurezza delle operazioni nei porti.
Si applica alle corporazioni dei piloti, ai piloti effettivi, ai marittimi abilitati alla conduzione e al comandante del porto.
Una corporazione di piloti ha una delle proprie motovedette in avaria durante una settimana di intenso traffico portuale. Per continuare a garantire il servizio senza interruzioni, richiede e ottiene dal comandante del porto l'autorizzazione temporanea a prendere in locazione un'imbarcazione sostitutiva idonea.
Le corporazioni devono dotarsi delle navi stabilite dai regolamenti locali e affidarne la conduzione esclusivamente a piloti effettivi o a marittimi abilitati; l'uso di navi o mezzi in locazione richiede l'autorizzazione del comandante del porto in caso di necessità.
L'articolo 99 è stato modificato prima dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896, e successivamente dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 13 novembre 1987, n. 505.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.