Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 99

Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi.

In vigore dal 26 dic 1987
Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell', di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio. Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale. In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-99

In sintesi

Ogni corporazione dei piloti deve disporre di navi specifiche per svolgere il servizio di pilotaggio, secondo quanto stabilito per numero, tipo e caratteristiche dai regolamenti locali. Tali imbarcazioni possono essere condotte esclusivamente dai piloti effettivi della corporazione oppure da marittimi che abbiano almeno il titolo professionale di conduttore per il traffico locale. Qualora si verifichi una situazione di necessità, il comandante del porto può concedere un'autorizzazione temporanea alla corporazione per prendere a noleggio le navi previste o un altro mezzo idoneo.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la dotazione e la conduzione dei mezzi nautici necessari allo svolgimento del servizio di pilotaggio, garantendo l'efficienza e la sicurezza delle operazioni nei porti.

A chi si applica

Si applica alle corporazioni dei piloti, ai piloti effettivi, ai marittimi abilitati alla conduzione e al comandante del porto.

Esempio pratico

Una corporazione di piloti ha una delle proprie motovedette in avaria durante una settimana di intenso traffico portuale. Per continuare a garantire il servizio senza interruzioni, richiede e ottiene dal comandante del porto l'autorizzazione temporanea a prendere in locazione un'imbarcazione sostitutiva idonea.

Adempimenti e conseguenze

Le corporazioni devono dotarsi delle navi stabilite dai regolamenti locali e affidarne la conduzione esclusivamente a piloti effettivi o a marittimi abilitati; l'uso di navi o mezzi in locazione richiede l'autorizzazione del comandante del porto in caso di necessità.

Cosa è cambiato

L'articolo 99 è stato modificato prima dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896, e successivamente dall'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 13 novembre 1987, n. 505.

Domande frequenti

Chi stabilisce le caratteristiche e il numero delle navi destinate al pilotaggio?Il numero, il tipo e le caratteristiche delle navi sono stabiliti dai regolamenti locali di pilotaggio.
Chi è autorizzato a condurre le navi destinate al servizio di pilotaggio?Le navi possono essere condotte dai piloti effettivi delle corporazioni oppure da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
È possibile noleggiare un mezzo nautico per svolgere il servizio di pilotaggio?Sì, ma solo in via temporanea, in caso di necessità e previa autorizzazione del comandante del porto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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