Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 101
Poteri del comandante del porto
In vigore dal 29 apr 1981
I piloti, nell'esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo in conformità al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.
Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all'espletamento del servizio.
Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.
Il comandante del porto può, nell'interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall'assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all'estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-101