Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 105

Titoli.

In vigore dal 29 apr 1981
Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice: 1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento; 2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento; 3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'; 4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento; 5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento; 6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso. Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno. Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno. Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno. Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti i per anno. Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati. Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota - parte. La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-105

In sintesi

L'articolo elenca nel dettaglio quali esperienze e titoli danno diritto a un punteggio in sede di esame. Tra questi rientrano i periodi di comando o di servizio in coperta su navi mercantili o militari di determinate dimensioni, il servizio svolto come pilota e la media dei voti negli esami professionali. A ciascuna voce viene attribuito un punteggio specifico per ogni anno di servizio, conteggiando proporzionalmente anche le frazioni di anno. Inoltre, per il calcolo del punteggio, viene considerata valida esclusivamente la navigazione effettuata su navi nazionali.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce i criteri oggettivi e i punteggi con cui la commissione esaminatrice deve valutare i titoli professionali e di servizio marittimo dei candidati.

A chi si applica

Si applica ai candidati che partecipano alle selezioni valutate dalla commissione esaminatrice e ai componenti della commissione stessa incaricati di attribuire i punteggi.

Esempio pratico

Un marittimo che ha svolto due anni di comando su una nave mercantile nazionale superiore a 10.000 t.s.l. presenta la propria documentazione alla commissione esaminatrice, ottenendo 4 punti per ciascun anno di comando per un totale di 8 punti.

Cosa è cambiato

L'articolo 105 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896.

Domande frequenti

La navigazione svolta su navi estere è valida per l'attribuzione del punteggio?No, il testo specifica espressamente che ai fini del punteggio è considerata solo la navigazione eseguita su navi nazionali.
Come vengono calcolati i periodi di servizio inferiori all'anno intero?Le frazioni di anno non vengono perse, ma sono conteggiate in quota parte rispetto al punteggio annuale previsto.
Quale punteggio viene attribuito alla media degli esami per aspirante e capitano di lungo corso?Viene assegnato direttamente il punteggio corrispondente alla media dei voti riportati nei due esami, espressa in decimi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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