Art. 105
Titoli.
Le tue annotazioni
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Titoli.
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L'articolo elenca nel dettaglio quali esperienze e titoli danno diritto a un punteggio in sede di esame. Tra questi rientrano i periodi di comando o di servizio in coperta su navi mercantili o militari di determinate dimensioni, il servizio svolto come pilota e la media dei voti negli esami professionali. A ciascuna voce viene attribuito un punteggio specifico per ogni anno di servizio, conteggiando proporzionalmente anche le frazioni di anno. Inoltre, per il calcolo del punteggio, viene considerata valida esclusivamente la navigazione effettuata su navi nazionali.
La norma stabilisce i criteri oggettivi e i punteggi con cui la commissione esaminatrice deve valutare i titoli professionali e di servizio marittimo dei candidati.
Si applica ai candidati che partecipano alle selezioni valutate dalla commissione esaminatrice e ai componenti della commissione stessa incaricati di attribuire i punteggi.
Un marittimo che ha svolto due anni di comando su una nave mercantile nazionale superiore a 10.000 t.s.l. presenta la propria documentazione alla commissione esaminatrice, ottenendo 4 punti per ciascun anno di comando per un totale di 8 punti.
L'articolo 105 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.