Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 106

Prove di esame.

In vigore dal 29 apr 1981
I candidati in possesso dei requisiti di cui all' sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto e relativi all'attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali. I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingua inglese. Per l'esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti. Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-106

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