Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 108
Procedimento per la nomina a pilota effettivo.
In vigore dal 29 apr 1981
I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati
dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.
I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.
Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.
Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro della marina mercantile.
La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:
dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);
dal capo pilota;
da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.
Le modalità della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota.
Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all'aspirante.
Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.
L'aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.
Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l'attività di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-108