Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 112

Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio.

In vigore dal 29 apr 1981
Le navi di comproprietà dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'. La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettivi.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-112

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