Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. II

Art. 114

Attribuzioni del capo pilota.

In vigore dal 29 apr 1981
Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorità marittima. Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave. Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti. Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota. Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-114

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