Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. II

Art. 118

Licenziamento del pilota.

In vigore dal 19 ago 2009
1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell', non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, è cancellato dal registro dal capo del compartimento. 2. Il pilota può rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'età. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, è rinnovabile e può essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi. 3. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età è assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-118

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