Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. II
Art. 120
Ripartizione dei compensi.
In vigore dal 19 ago 2009
L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all', è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall', con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermità, dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all', quarto comma.
Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonché le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'. La ripartizione è effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva.
Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.
Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-120