Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 133
Compensi particolari.
In vigore dal 29 apr 1981
Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:
a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse;
b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.
Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.
Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.
Nel caso di cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-133