Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 130

Compenso in caso di mancata prestazione.

In vigore dal 29 apr 1981
Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo. Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da metà importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-130

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