Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 128
Obblighi del pilota a bordo
In vigore dal 6 mag 1952
Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, con forme ad apposito modello approvato dal comandante del porlo, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-128