Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 125

Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio

In vigore dal 6 mag 1952
I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio. Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-125

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