Art. 124
Assegni a carico dei marittimi autorizzati.
Le tue annotazioni
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Assegni a carico dei marittimi autorizzati.
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Se una corporazione di piloti viene soppressa ma aveva l'onere di versare assegni a piloti cancellati o ai loro familiari (vedove, figli o genitori), l'obbligo di pagamento non decade. Tale onere viene trasferito ai marittimi autorizzati ai sensi dell'art. 96 del codice. Il versamento degli assegni avviene in proporzione o sulla base dei compensi di pilotaggio che questi marittimi riscuotono. L'intera procedura si svolge sotto la diretta vigilanza del comandante del porto.
La norma mira a garantire la continuità economica e il pagamento degli assegni spettanti agli ex piloti e ai loro familiari superstiti anche in caso di soppressione della relativa corporazione.
Si applica ai marittimi autorizzati a norma dell'art. 96 del codice della navigazione, nonché ai piloti cancellati e ai loro aventi diritto (vedove, figli, genitori) beneficiari degli assegni.
In un porto viene chiusa la corporazione dei piloti che erogava un assegno mensile alla vedova di un ex pilota. I marittimi autorizzati a svolgere il servizio nel porto devono provvedere al pagamento di questo assegno, calcolandolo sui compensi di pilotaggio riscossi e sotto il controllo del comandante del porto.
I marittimi autorizzati hanno l'obbligo di corrispondere gli assegni dovuti ai beneficiari sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi, sotto la vigilanza del comandante del porto.
L'articolo 124 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1980, n. 896.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.