Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. II
Art. 119
Rimborso della quota e restituzione della cauzione
In vigore dal 6 mag 1952
Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.
Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-119