Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. II
Art. 116
Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio.
In vigore dal 29 apr 1981
Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.
La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti.
In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-116