Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 129
Impossibilità di salire a bordo
In vigore dal 6 mag 1952
Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-129