Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 129

Impossibilità di salire a bordo

In vigore dal 6 mag 1952
Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-129

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