Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 132
Trasmissione di comunicazioni
In vigore dal 6 mag 1952
Le tariffe di pilotaggio, di cui all' del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi:
a) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta;
b) quando il pilota sia stato chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-132