Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 135
Riscossione dei proventi di pilotaggio
In vigore dal 6 mag 1952
Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.
Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-135