Art. 135 · Riscossione dei proventi di pilotaggio
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 135

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Riscossione dei proventi di pilotaggio

In vigore dal 6 mag 1952
Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto. Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-135