Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 137
Compenso dei marittimi autorizzati
In vigore dal 6 mag 1952
Il compenso per i marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l' e l'ordine di introito è redatto dal pilota.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-137