Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 96
Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo
In vigore dal 6 mag 1952
Se il processo verbale della perdita non è compilato da un ufficio di compartimento, l'autorità marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento.
Se la nave non è iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all'ufficio di iscrizione della nave.
L'autorità consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al ministero della marina mercantile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-96