Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. III
Art. 125
290 / 563Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio
In vigore dal 6 mag 1952
I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio.
Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-125