Art. 130 · Compenso in caso di mancata prestazione.
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 130

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Compenso in caso di mancata prestazione.

In vigore dal 29 apr 1981
Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo. Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da metà importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-130