Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 103
Accertamento dell'idoneità fisica
In vigore dal 15 feb 1977
L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell' è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:
1) dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.
Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all', con le modalità ivi previste.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-103