Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 103

Accertamento dell'idoneità fisica

In vigore dal 15 feb 1977
L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell' è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta: 1) dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente; 2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara; 3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all', con le modalità ivi previste.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-103

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