Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 107
Classifica dei candidati.
In vigore dal 29 apr 1981
I concorrenti che abbiano conseguito nell'esame orale di cui al primo comma dell'articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati, a norma dell' e dell', per l'età dei concorrenti diminuita di 18.
I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-107