Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 104

Bando di concorso.

In vigore dal 29 apr 1981
Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio. Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell'esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti anche prima che si siano resi vacanti i relativi posti. La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta: dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento); dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione; da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso. Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all', la commissione è integrata da un professore abilitato all'insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato. Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-104

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